IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Legge a  protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al  suo  esercizio»,
ed in particolare l'art. 103 ove si prevede l'istituzione  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri del registro pubblico  generale
delle opere protette ai sensi della medesima legge; 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema  e  dell'audiovisivo»,  e  in  particolare,  l'art.   32   che
istituisce, presso il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, il Registro pubblico delle  opere  cinematografiche  e
audiovisive,  con  conseguente  soppressione  del  registro  pubblico
speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui
al comma 2, dell'art. 103, della legge 22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32, comma 7, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che
prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sono determinate le caratteristiche del  Registro,  le  modalita'  di
registrazione delle  opere,  le  tariffe  relative  alla  tenuta  del
Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti  soggetti  a
trascrizione, le modalita'  e  i  limiti  della  pubblicazione  delle
informazioni, previste dal comma 6 del medesimo art.  32,  necessarie
ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici; 
  Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni  applicative  per
il funzionamento del Registro pubblico delle opere  cinematografiche,
di seguito «Registro», istituito dall'art. 32 della legge 14 novembre
2016, n. 220. 
  2.   Il   presente   decreto   definisce,   in   particolare,    le
caratteristiche del Registro, le  modalita'  di  registrazione  delle
opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia  ed
i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le  modalita'
e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste  dall'art.
32, comma 6,  della  legge  14  novembre  2016,  n.  220,  del  2016,
necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.